FAQ

Quale modulistica è necessaria per affiliarsi al CSI Sessa Aurunca?

L’art. 6 dello Statuto stabilisce che le domande di affiliazione delle società sportive al CSI devono essere presentate al Comitato territoriale competente, sottoscritte dal legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto. Devono registrare lo Statuto e l’Atto costitutivo le società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art.90 della L.289/02). Diversi enti locali, inoltre, richiedono lo Statuto registrato per la concessione di contributi e/o impianti sportivi.

 

Quanti tesserati sono necessari per affiliarsi al CSI Sessa Aurunca?

La società deve avere un numero di tesserati non inferiore a 10, tra i quali devono essere presenti il Presidente (legale rappresentante) e almeno 2 altri consiglieri del direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT (atleta) o NA (non atleta).

 

Come avviene il tesseramento presso il comitato?

I moduli devono essere consegnati presso gli uffici del CSI, negli orari di apertura, per la vidimazione ufficiale e la relativa stampa delle tessere. La società provvede contestualmente al pagamento. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello della consegna della modulistica presso gli uffici del CSI, pertanto non sarà MAI possibile far partecipare ad una gara un’atleta tesserato il giorno stesso.

 

Come avviene il tesseramento on line?

La procedura di tesseramento on-line prevede la possibilità di tesserare atleti in qualsiasi momento della giornata senza necessità di recarsi presso gli uffici del CSI; sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito o con la procedura del credito a scalare. La società provvederà in proprio alla stampa cartacea delle tessere CSI, che hanno la medesima validità delle tessere plastificate rilasciate dal CSI Sessa Aurunca. La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello della consegna della modulistica presso gli uffici del CSI, pertanto non sarà MAI possibile far partecipare ad una gara un’atleta tesserato il giorno stesso.

 

Nel caso di atleta minorenne chi deve firmare il modulo di tesseramento?

La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale.

 

Con la tessera da atleta quali discipline posso praticare?

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o 2 discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per tutte quelle discipline indicate sul modello di tesseramento 2T o 2R. Non è possibile tesserarsi per la stessa disciplina sportiva per due o più Società del CSI. E’ tuttavia possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina da quella/e indicata/e sul modulo di tesseramento stipulato con la precedente Società. Per maggiore chiarezza, si ricorda che il calcio (CAL), il calcio a 7 (CA7), il calcio a 5 (CAC), la pallavolo (PVO) e la pallavolo mista (PVM) sono considerate discipline tra loro diverse.

 

Quante discipline sportive possono essere indicate sulle tessere – AT – Atleta?

Sulla tessera – AT – Atleta – è possibile indicare sino ad un massimo di 2 discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all’annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata i cui codici devono essere indicati sulla tessera.

 

In quali casi è possibile tesserarsi per la stessa disciplina per un’altra società?

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza entro il 31 gennaio per una determinata disciplina, dal 1 febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato. Fatto salvo quanto indicato in precedenza, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI. Le operazioni di “svincolo” e quindi nuovo tesseramento dell’atleta possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l’intera procedura. All’atto del nuovo tesseramento con esibizione di regolare modulistica (Mod. 2T), l’atleta interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla osta della Società di appartenenza – in originale a firma del presidente della Società stessa – all’UPT del CSI Sessa Aurunca. Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva.

 

Quale documenti attestanti l’identità rilascia il CSI?

L’unico documento rilasciato dal CSI, che attesterà l’identità dei tesserati sarà la tessera CSI con fotografia. Con quest’unica tessera sarà possibile partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali promosse dal CSI Sessa Aurunca. Non sarà quindi più necessario esibire al direttore di gara il classico documento d’identità, poiché la tessera CSI con fotografia avrà la duplice funzione di certificare il tesseramento per la stagione sportiva in corso ed attestare l’identità di atleti e dirigenti.

 

Come mi devo comportare in caso di infortunio?

La denuncia di infortunio (o di RCT) deve essere redatta sull’apposito modulo e dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r direttamente dall’infortunato entro e non oltre i 45 giorni successivi all’evento. La denuncia di infortunio e di RCT deve essere inviata a: Società Cattolica Assicurazioni – Agenzia Generale di Roma Piazza di Spagna Via della Vite, 5 – 00187 Roma (Tel: 06/6792501 – Fax: 06/69799763). Alla denuncia devono essere allegati i seguenti documenti: fotocopia della tessera CSI; proprio recapito telefonico e coordinate bancarie; documentazione sanitaria attestante i danni (in originale); documentazione fiscale attestante le spese mediche effettivamente sostenute o la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo (in originale).

 

Come si registrano atto costitutivo e statuto?

Se Statuto e Atto Costituivo sono stati redatti da un notaio, sarà il notaio stesso ad occuparsi della registrazione degli atti entro venti giorni dalla data di stipulazione. Altrimenti, ci si deve recare all’Ufficio Locale (competente per zona rispetto alla sede legale dell’Associazione) dell’Agenzia delle Entrate (l’associazione dovrà essere già in possesso del codice fiscale), con i seguenti documenti: 1) 2 copie dell’atto costitutivo e 2 copie dello statuto, in originale e firmate in calce dai soci fondatori (una copia resterà all’Agenzia delle Entrate, una copia verrà restituita all’Associazione); 2) delega (se chi si reca a registrare gli atti non è il legale rappresentante dell’Associazione) e copia della carta di identità del richiedente e del legale rappresentante dell’Associazione; 3) modello 69 compilato; 4) ricevuta del versamento dell’imposta di registro di 200,00 euro (da effettuarsi in banca o in posta con modello F23 ed indicando il codice tributo 109T), se dovuta; attenzione nel modello al punto 4 ci vanno i dati dell’Associazione, al punto 5 quelli del presidente); 5) diverse marche da bollo da 16,00 euro (a seconda della lunghezza degli atti: 1 marca “ogni 100 righe”), se dovute. Le marche da bollo devono essere precedenti o con la stessa data dell’atto costitutivo altrimenti verrà applicata una mora.

 

Quando è necessario registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo?

La legge non impone che questi documenti siano redatti in una forma particolare (possono essere redatti con atto pubblico da un notaio o con scrittura privata dai soci) e neanche che siano registrati. C’è però da dire che la loro registrazione consente di attribuire all’atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell’art. 2704 Codice Civile; è, quindi, consigliabile registrare Statuto e Atto Costitutivo perchè in questo modo essi acquistano un “valore aggiunto” utile, ad esempio, per stipulare contratti, richiedere contributi ad Enti Pubblici, impugnarli in caso di controversie legali. E’ invece obbligatorio registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) quando si voglia: 1) beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali dal D. Lgs. 460/1997, nonchè, se possibile, accedere al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991: solo per questo motivo conviene a tutte le Associazioni effettuare la registrazione di Statuto e Atto Costitutivo; 2) procedere con l’iscrizione ad albi e registri nazionali, regionali, provinciali e/o comunali; 3)richiedere l’attribuzione di personalità giuridica (in questo caso atto costitutivo e statuto devono avere la forma di atto pubblico redatto da un notaio). La registrazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla costituzione, previa richiesta del codice fiscale.